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Spiegazioni semplificate

APPLICAZIONE DELL'IVA: RILEVANZA TERRITORIALE DELLE PRESTAZIONI DEGLI INTERPRETI E DEI TRADUTTORI

Circolare del 10/06/1998 n. 147 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.centrale: Affari giuridici e contenz. tributario

Sintesi:
L'attività di traduzione e interpretariato rientra tra le prestazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/72 che sono territorialmente rilevanti in Italia quando il committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato.

Testo:

Pervengono alla scrivente richieste di chiarimenti in ordine alla rilevanza territoriale delle prestazioni di traduzioni tecniche effettuate da società nazionali a favore di committenti residenti in altri Paesi comunitari e non.

In ordine a tali prestazioni la scrivente ha già avuto modo di pronunciarsi in passato, nel senso di considerarle territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se rese da prestatore soggetto passivo d'imposta nazionale, in quanto non assimilabili né alle consulenze tecniche e legali né alla fornitura di dati e simili.

Tuttavia, considerate le integrazioni apportate dal D.L. 669 del 31 dicembre 1996, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si ritiene di potere adottare una diversa interpretazione, in linea con quanto sostenuto dalla Commissione europea unitamente agli altri Stati membri della Comunità, secondo la quale le suddette prestazioni sono da ricomprendere tra quelle previste all'art. 9, par. 2, lett. e), della VI direttiva, con conseguente rilevanza territoriale nel Paese del committente.

L'art. 2, comma 1, lett. a), di tale provvedimento, infatti, al fine di recepire piu' compiutamente nell'ordinamento interno, con riferimento ai criteri di territorialità dell'imposta, la disposizione comunitaria, ha considerato nell'ambito oggettivo dell'art. 3, comma 2, n. 2 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, a partire dal 1 gennaio 1997, anche le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari al diritto di autore, alle invenzioni industriali, modelli, etc..

La categoria delle operazioni "similari" si caratterizza per avere aspetti in comune con le operazioni relative al diritto d'autore, quale, appunto l'ambito intellettuale nel quale si esplicano, che nel caso in esame è costituito dall'elaborazione linguistica, anche in presenza di aspetti di diversità, quale la scarsa rilevanza del carattere creativo dell'elaborazione. Infatti se fosse richiesta la presenza del connotato della creatività anche nelle "operazioni aventi ad oggetto diritti similari al diritto d'autore", non si verterebbe piu' nel concetto di "similitudine", ma nella fattispecie stessa delle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore per le quali la creatività rappresenta la caratteristica peculiare.

Sulla base di tali considerazioni può quindi affermarsi che le traduzioni di opere dell'ingegno rientrano, in quanto tali, tra quelle protette dalla legge sul diritto di autore, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, in quanto trattasi di un'elaborazione di carattere creativo dell'opera originaria (art. 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633); le traduzioni di testi diversi da quelli letterari o artistici, anche se di testi o documenti di natura commerciale, come pure quelle di interpretariato, hanno contenuto intellettivo simile a quello delle traduzioni di opere oggetto del diritto d'autore, in quanto, come detto, realizzano comunque un prodotto di elaborazione linguistico e possono considerarsi rientranti, cosi' come le prestazioni degli interpreti, tra le operazioni "similari" di cui all'art. 3, del già richiamato D.P.R. n. 633 del 1972.

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, quarto comma della disciplina dell'IVA, si chiarisce che le cennate prestazioni di interpreti e traduttori, in presenza di prestatore nazionale:
  1. sono assoggettate ad imposta, se rese a:
    • soggetto nazionale che le utilizza in Italia o altro Stato membro (lett. d);
    • privato consumatore residente in altro Stato comunitario (lett. e);
    • soggetto extracomunitario che le utilizza in Italia (lett. f).
  2. sono escluse dal campo applicativo del tributo, se rese a:
    • soggetto nazionale che le utilizza in territorio extracomunitario (lett. d);
    • soggetto identificato, ai fini IVA, in altro Stato comunitario (lett.e);
    • soggetto extracomunitario che le utilizza in territorio estero, comunitario e non (lett. f).
E' appena il caso di ricordare che le medesime prestazioni, qualora siano rese a favore di un operatore nazionale, sono assoggettabili all'IVA sempreché utilizzate in Italia o altro Paese comunitario, a prescindere dal fatto che il prestatore sia soggetto comunitario o non comunitario. Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione della presente circolare.

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Semplificato



Possiamo distinguere tre casi (cliccate a seconda del caso)
A) Il vostro cliente è residente o ha una sede in Italia (ad es. l'IBM).
B) Il vostro cliente risiede in un Paese UE, ad esempio in Francia o Grecia.
C) Il vostro cliente risiede in un Paese extracomunitario, ad esempio in Svizzera o negli Stati Uniti.
A. Il vostro cliente è residente o ha una sede in Italia
  • Si emette fattura CON IVA se il servizio di traduzione/interpretariato è usato in un Paese della Comunità
  • Si emette fattura SENZA IVA se il servizio di traduzione/interpretariato è usato in un Paese fuori dalla Comunità.

B. Il vostro cliente risiede in un Paese UE
  • Se è un privato si emette fattura CON Iva, ex art 21 D.P.R. 633/72.
  • Se è una ditta (cioè se ha l'IVA o VAT o TVA, ecc.) si emette ricevuta SENZA applicazione IVA: F.C. IVA art. 7, comma 4 lettera E, D.P.R. 633/72
C. Il vostro cliente risiede in un Paese extracomunitario
  • se il servizio NON è usato in Italia, la ricevuta è SEMPRE fuori campo IVA. Cioè come sopra, si menziona F.C. IVA art. 7 comma 4 lettera F, D.P.R. 633/72

Ricevuta: un funzionario degli Uffici IVA di Varese mi ha spiegato che si tratta della stessa cosa di una fattura. Solo che non menziona l'IVA per due motivi: o chi la emette non ha Partita IVA oppure rientra in uno dei casi IVA Fuori Campo menzionati sopra.
Chi ha la P.IVA può emettere fattura o ricevuta (nota, notula, insomma comesichiama)
La numerazione: in caso di F.C. IVA, se si emette una semplice ricevuta (anche se si ha la P.IVA) la numerazione - da quello che ho capito e letto in una circolare, ma non la trovo - deve essere diversa da quella delle fatture.

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